Il TAR Lazio – Roma, con la sentenza n. 10429/2022 del 21 luglio 2022, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 47 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel testo modificato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito dalla l. 14 giugno 2019 n. 55) non delinea un diverso sistema di qualificazione dei consorzi stabili alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

In particolare, per il Collegio capitolino, il comma 2-bis, introdotto dal predetto Decreto Sblocca Cantieri, letta in combinato con la regola del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti del consorzio stabile prevista dal medesimo art. 47, comma 1, deve ragionevolmente essere intesa nel senso che essa abbia inteso introdurre un onere di verifica dei requisiti di qualificazione da svolgere presso gli operatori economici partecipanti al consorzio stabile e che a quest’ultimo hanno apportato le loro rispettive capacità tecnico-professionali o economico-finanziarie.

Per il TAR, dall’art. 47, comma 2-bis non può invece desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.

Una simile interpretazione è apparsa contraria alle finalità pro concorrenziali dell’istituto del consorzio stabile, oltre che al suo stesso fondamento causale, enunciato dall’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una «comune struttura di impresa» deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici ed unica controparte delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice.

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